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ORDINANZA N. 3637 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 489 |
LOCALITÀ interno 179 via Gaidano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 1.09.2006 |
GI/VARIE06/gaidano/allason |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato il particolare regime viabile di via
Gaidano, la cui competenza il Comune di
Torino condivide con il Comune di Grugliasco;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'interno 179
di via Gaidano (via Allason del comune di Grugliasco)
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h a partire da m 30.00 circa a SUD di
via Doppi e procedendo verso NORD sino a via Gaidano;
2)
la
realizzazione di un'area stradale rialzata con funzione di rallentatore della
velocità, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c)
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada, nell'area d'intersezione tra via Doppi e l'interno 179 di via
Gaidano;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dell'area stradale
rialzata, in relazione alla sua natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)