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ORDINANZA N. 3625 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
477 |
LOCALITÀ Via MILLIO / Via OSASCO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
1.09.2006 |
SB/VARIE06/millio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che
si intende regolamentare il parcheggio dei veicoli nel quadrilatero
dell'intersezione tra le vie Millio e Osasco, in seguito alla relazione del
Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3 Pozzo Strada;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area d'intersezione tra via Millio e via Osasco
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli, con sosta negli appositi spazi demarcati e/o
attrezzati, sui quattro lati antistanti i rispettivi immobili, con disposizione
"a pettine";
2)
la
conferma dell'ordinanza n. 567 prot. n. 2914 del 21.6.1989 che riserva due
posti auto ai veicoli di persone disabili muniti di speciale contrassegno, in
corrispondenza del cancelletto pedonale contraddistinto con il n.c. 66 di via
Osasco, con disposizione "a pettine";
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)