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ORDINANZA N. 3603 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 473 |
LOCALITÀ corso Castelfidardo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 01 |
del 31/08/2006 |
GI/VARIE06/castelfidardo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che il tratto di
corso Castelfidardo oggetto del provvedimento è percorso dai veicoli a velocità
sostenuta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Castelfidardo
1)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
sulla carreggiata OVEST
·
una
serie a m 96.00 circa a NORD e una serie a m 40.00 circa a SUD del n..c. 39;
sulla carreggiata EST
·
una
serie a m 40.00 circa a NORD e una serie a m 100.00 circa a SUD del n.c. 39;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati
mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza,
come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada, nei tratti sottoelencati:
sulla carreggiata OVEST
·
una
serie a m 85.00 circa a NORD del n.c. 39 e una serie a m 54.00 circa a SUD del
n.c. 39;
sulla carreggiata EST
·
una
serie a m 50.00 circa a NORD e una serie a m 90.00 circa a SUD del n.c. 39;
3)
la
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei rallentatori della
velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)