|
ORDINANZA N. 3596 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 472 |
LOCALITÀ Via VENTIMIGLIA |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 30/08/2006 |
SB/VARIE06/ ventimiglia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4920 prot. n. 783 del 12.12.2003 con la quale, in via Ventimiglia, era stato istituito, tra l'altro, il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del GTT, sul lato est della via, a partire da m 5.00 circa a nord del f. m. nord di via Biglieri e procedendo verso nord per un tratto di m 50.00 circa, con disposizione "in fila", e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana "17/barr.";
Vista
la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.;
Ritenuta la necessità, per ragioni di
pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti
meglio specificati in dispositivo;
in
via Ventimiglia
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita, con disposizione "in
fila", ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, nei
seguenti punti e per le seguenti linee:
a)
sul lato
OVEST della via a partire da m 5 circa dal f.m. sud di corso Spezia, per m 30
circa in direzione sud, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea 74;
b)
sul lato
OVEST della via, a partire da m 5 circa dal f.m. nord di via Biglieri, per m 50
circa in direzione nord, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea 42;
c)
sul lato
EST della via, a partire da m 5 circa dal f.m. nord di via Biglieri, per m 50
circa in direzione nord, e cioè in corrispondenza del capolinea della linea 17;
2) la revoca dell'ordinanza n. 4920 prot.
n.783 del 12.12.2003, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)