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ORDINANZA N. 3595 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 471 |
LOCALITÀ Via Patetta - via Botticelli interno 11 |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del 30/08/2006 |
LB/VARIE06/patetta-botticelli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione VI;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h
a)
in via Patetta nel tratto: via Vallauri - interno 231 di piazza Derna,
b)
in via Botticelli interno 11;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, e precisamente:
a)
sulla semicarreggiata NORD di via Patetta a m 20.00 circa ad EST del
f.f. EST di via Vallauri,
b)
sulla semicarreggiata EST di via Botticelli interno 11 a m 22.00 circa a SUD del
f.f. SUD di via Patetta;
3)
nell'area d'intersezione:
via Botticelli interno 11/via Vallauri/via Patetta
la realizzazione di un'area
stradale rialzata con funzione di rallentatore
di velocità, della lunghezza di m 22.00 circa sulle vie Vallauri/Botticelli e
della lunghezza di m 16.00 circa sulla via Patetta, comprese le relative
rampette di raccordo, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma
6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità,,
in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)