|
ORDINANZA N. 3544 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.470 |
LOCALITÀ via Zino Zini |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 09 |
del 23.08.2006 |
GI/VARIE06/Zino
Zini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 245 prot. 29 del 23.01.2006, con la quale in via Zino Zino alla lettera B) punto 2) era stata istituita una pista ciclabile promiscua bidirezionale, sul marciapiede est della via, nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e via Arduino inclusi;
Considerato che sono stati ultimati i lavori relativi alla rotonda delle vie Bossoli, Zino Zini e corso Caio Plinio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Zino Zini
1)
l'istituzione
di una pista ciclabile bidirezionale sul marciapiede EST della via:
nel
tratto compreso tra corso Sebastopoli e via Bossoli, esclusi;
nel
tratto tra corso Sebastopoli e via Arduino, inclusa;
2)
l'istituzione
di un percorso riservato promiscuamente a pedoni e velocipedi sul marciapiede
EST nel tratto corrispondente alla rotatoria esistente all'intersezione di
corso Sebastopoli e via Zino Zini;
3)
la
revoca della lettera B) punto 2) dell'ordinanza n. 245 prot. 29 del 23.01.2006,
meglio specificata in premessa;
4)
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)