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ORDINANZA N. 3544

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n.470

LOCALITÀ via Zino Zini

 

CIRCOSCRIZIONE N. 09

del 23.08.2006

GI/VARIE06/Zino Zini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 245 prot. 29 del 23.01.2006, con la quale in via Zino Zino alla lettera B) punto 2) era stata istituita una pista ciclabile promiscua bidirezionale, sul marciapiede est della via, nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e via Arduino inclusi;

 

Considerato che sono stati ultimati i lavori relativi alla rotonda delle vie Bossoli, Zino Zini e corso Caio Plinio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Zino Zini

1)      l'istituzione di una pista ciclabile bidirezionale sul marciapiede EST della via:

­       nel tratto compreso tra corso Sebastopoli e via Bossoli, esclusi;

­       nel tratto tra corso Sebastopoli e via Arduino, inclusa;

2)      l'istituzione di un percorso riservato promiscuamente a pedoni e velocipedi sul marciapiede EST nel tratto corrispondente alla rotatoria esistente all'intersezione di corso Sebastopoli e via Zino Zini;

3)      la revoca della lettera B) punto 2) dell'ordinanza n. 245 prot. 29 del 23.01.2006, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)