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ORDINANZA N. 3510 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 468 |
LOCALITÀ piazza Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
del 11/08/2006 |
LB/VARIE06/madamacristina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3456 prot. n. 701 del 04/10/2001 con la quale veniva istituito
il divieto di fermata, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, su ambo i lati della carreggiata centrale
di piazza Madama Cristina, dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e dalle ore 13.30 alle
ore 14.30 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e dalle ore 19.30
alle ore 20.30 nei giorni prefestivi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
200605626/106 del 25.07.2006, dichiarata immediatamente eseguibile recante
l'oggetto: "Area mercatale piazza Madama Cristina - Individuazione spazi
di sosta pertinenziali."
Vista la segnalazione della
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali -
Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Madama Cristina
1)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata centrale della piazza,
fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito
contrassegno rilasciato dal Settore
Attività Economiche e di Servizio, che potranno ivi sostare dalle ore 5.30 alle
ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni
prefestivi, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 3456 prot. n. 701 del 04/10/2001, meglio specificata
in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)