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ORDINANZA N. 3510

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 468

LOCALITÀ piazza Madama Cristina

 

CIRCOSCRIZIONE N. 8

del 11/08/2006

LB/VARIE06/madamacristina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3456 prot. n. 701 del 04/10/2001 con la quale veniva istituito il divieto di fermata, con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, su ambo i lati della carreggiata centrale di piazza Madama Cristina, dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e dalle ore 13.30 alle ore 14.30 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e dalle ore 19.30 alle ore 20.30 nei giorni prefestivi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 200605626/106 del 25.07.2006, dichiarata immediatamente eseguibile recante l'oggetto: "Area mercatale piazza Madama Cristina - Individuazione spazi di sosta pertinenziali."

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Madama Cristina

1)   l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata centrale della piazza, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio, che potranno ivi sostare dalle ore 5.30 alle ore 15.00 dei giorni feriali e dalle ore 5.30 alle ore 20.00 dei giorni prefestivi, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato;

2)   la revoca dell'ordinanza n. 3456 prot. n. 701 del 04/10/2001, meglio specificata in premessa;

3)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)