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ORDINANZA N. 3479 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 465 |
LOCALITÀ Via Messina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 08/08/2006 |
LB/VARIE06/messina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2819
prot. n. 384 del 20 luglio 2005 con la quale veniva istituito il divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato SUD di via Messina, per un tratto di m 10.00 circa,
immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 18;
Considerato che per il
trasporto delle merci vengono utilizzati, dalle ditte ubicate nei pressi della
suddetta area, veicoli di grosse dimensioni e pertanto lo spazio riservato alle
operazioni di carico e scarico merci risulta insufficiente;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Messina
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato SUD della via, per un tratto di m 18.00 circa,
immediatamente ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 18, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 2819 prot. n. 384 del 20 luglio 2005, meglio
specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)