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ORDINANZA N. 3421[DC1] |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr[DC2]. 2304 t |
LOCALITÀ via Nizza |
data 02.08.06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot.
n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/mobilità/nizzaporta |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159[DC3] del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente Settore [DC4]Mobilità a seguito accordi con Trenitalia per capolinea della linea automobilistica "Torino - Lione" ;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
a far tempo dalla data del presente
provvedimento e sino a cessate esigenze
in via Nizza, sul lato Ovest dell'area
adibita a parcheggio ad Ovest della via a partire dal protendimento del varco
di accesso Sud per m 30 in direzione Sud
·
l'istituzione del divieto di fermata eccetto veicoli
impiegati per il capolinea della linea automobilistica delle FF.SS. "Torino -
Lione";
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)