ORDINANZA N. 3413

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 460

LOCALITÀ Via CAMPIGLIONE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 02/08/2006

SB/VARIE06/campiglione

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3116 prot. n. 423 del 7.7.2004 con la quale, nell'area d'intersezione tra le vie Caraglio e Campiglione, tra l'altro, al punto 2) lettera A), è stata istituita la sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sulla banchina, sul proseguimento del lato ovest di via Campiglione, per n. 3 posti auto con disposizione "a spina", e sul lato est del proseguimento di via Campiglione, per n. 6 posti auto, a partire dal n.c. 15 e procedendo verso sud, con disposizione "a spina"; nonché alla lettera B) è stato istituito il senso unico di circolazione veicolare sulla carreggiata di collegamento tra le vie Campiglione e Caraglio, in direzione est verso ovest;

Vista la nota della Circoscrizione 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Campiglione

1)      L'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati sul lato est del proseguimento della via, a partire dal n.c. 13 e procedendo verso sud, per circa n. 10 posti auto, con disposizione "a pettine";

2)      la parziale revoca dell'ordinanza n. 3116 prot. n. 423 del 7.7.2004, limitatamente al punto 2) lettera A), e alla lettera B), meglio specificati in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)