ORDINANZA N. 3339

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 452

LOCALITÀ via Sidoli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

del 27.07.2006

GI/DISABILI05/sidoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Al fine di meglio razionalizzare lo spazio relativo alla sosta riservato alla fermata di persone disabili in via Sidoli;

Vista l'ordinanza n. 2000 prot. n. 260 dell'11.05.2006, con la quale sul lato ovest di via Sidoli, veniva istituito il divieto di sosta permanente, fatta eccezione ai veicoli che trasportano le persone disabili, per il tempo strettamente necessario a consentire la salita-discesa delle stesse, per un posto auto, immediatamente a sud del n.c. 34, con disposizione "in fila";

Vista l'ordinanza n. 2711 prot. 345 del 21.06.2006, con la quale sul lato ovest di via Sidoli veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, per un posto auto, in corrispondenza del n.c. 36, con disposizione "in fila";

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

in via Sidoli

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto di persone disabili o non vedenti, esclusivamente per le operazioni di salita e discesa, sul lato OVEST della via, per un tratto di m 11.00 circa compreso tra i nn.cc. 34 e 36, con disposizione "in fila",

2)      la revoca delle ordinanze n. 2000 prot. 260 dell'11.05.2006 e n. 2711 prot. 345 del 21.06.2006; meglio specificate in premessa;

3)      la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)