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ORDINANZA N. 3338 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 451 |
LOCALITÀ via Colombo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 01 |
del 27.07.2006 |
GI/VARIE06/colombo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n.2518 prot. 321 del
7.06.2006, con la quale veniva istituito sul lato nord di via Vespucci, il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore
9.00 e dalle ore 19.30 alle ore 21 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, per un tratto di m 10 circa a partire da m 2 circa ad ovest del filo
carraio ovest presente tra i nn.cc. 50 e 52 e procedendo verso ovest, con
disposizione "in fila";
Considerato inoltre che è
stata richiesta l'autorizzazione per la posa di un dehor in via Vespucci in
corrispondenza del n.c. 52;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via
Colombo
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 17.00 alle ore 20.00 dei
giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, a partire da m
1,5 circa in direzione EST dal filo carrabile EST del n. civico 45 per m 10.00
circa in direzione EST con disposizione
"in fila";
2)
la
revoca contestuale della sosta a pagamento nel tratto e negli orari in cui è vigente
il provvedimento di cui al punto 1) suddetto;
3)
l'istituzione
del divieto di transito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 tonnellate, nel tratto compreso tra corso De Gasperi e corso Duca
degli Abruzzi;
la revoca dell'ordinanza
n.2518 prot. 321 del 7.06.2006 , meglio
specificata in premessa;
C) la pubblicità dei su scritti
provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)