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ORDINANZA N. 3335 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 448 |
LOCALITÀ corso Ferrucci |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 03 |
del 27.07.2006 |
GI/VARIE06/Ferrucci |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2120 prot. 277 del 18.05.2006, con la quale sul lato OVEST della
carreggiata laterale OVEST di corso Ferrucci veniva disposta la posa di
rastrelliere per biciclette, ciclomotori e motocicli, immediatamente a SUD del
passo carrabile contraddistinto con il n.c. 78;
Considerato che l'area individuata per la posa di
rastrelliere per motociclette e bici è oggetto di rilascio di autorizzazione
per la collocazione di un dehor stagionale;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la revoca dell'ordinanza n.
2120 prot. 277 del 18.05.2006, meglio specificata in premessa;
la pubblicità del suscritto
provvedimento mediante e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)