ORDINANZA N. 3307

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2232T

LOCALITÀ via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, via M. Gioia, corso Re Umberto, via Sacchi,

data 26/07/06

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/GTT/arsenale

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 - ricollocazione binari in corso Vittorio Emanuele II;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

A)    dal 31.07.06 al 21.08.06

 

1) in:

§    via Arsenale, tratto: via san Quintino - corso Vittorio Emanuele II;

§    corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Nord tratto: via dell'Arsenale - via Melchiorre Gioia;

§    corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Nord tratto: via dell'Arsenale - via XX Settembre;

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti e per il carico e scarico merci per gli esercizi commerciali e hotel;

2) in via Melchiorre Gioia, tratto: via San Quintino - carreggiata laterale Nord di corso Vittorio Emanuele II

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare da Nord verso Sud;

3) in corso Re Umberto, lato Ovest della carreggiata laterale Ovest per m 40 circa prima dell'intersezione con corso Stati Uniti

·        l'istituzione del divieto di fermata per capolinea bus delle linee 33 e 33b;

4) in corso Vittorio Emanuele II

·        la sospensione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la semicarreggiata centrale Nord del corso all'intersezione con corso Re Umberto;

B)    dal 31.07.06 al 26.08.06

1) in via Sacchi, carreggiata Est nel tratto dall'uscita del parcheggio della stazione Porta Nuova a corso Vittorio Emanuele II in entrambi i sensi di marcia

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

2) in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Sud tratto: via Camerana - via Sacchi

·        la sospensione della corsia risevara ai mezzi pubblici;

3) in corso Vittorio Emanuele II, carreggiata laterale Sud tratto: via Camerana - via San Secondo

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

C) dal 29.07.06 al 31.08.06

in:

§    Corso Vittorio Emanuele II, semicarreggiata Nord tratto: via Lagrange - perimetrale Ovest di piazza Carlo Felice;

§    Via Sacchi, corsia Est della carreggiata Est tratto: uscita parcheggio stazione Porta Nuova - corso Vittorio Emanuele II;

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

D)    dal 29.07.06 al 31.08.06

 

1) in corso Vittorio Emanuele II

·        l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale Nord del corso all'intersezione con via XX Settembtre, eccetto veicoli autorizzati;

2) in corso Re Umberto

·        il consenso alla svota per i mezzi di trasporto pubblico che percorrono la carreggiata centrale del corso da Nord verso Sud all'intersezione con corso Stati Uniti;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)