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ORDINANZA N. 3302 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 2227T |
LOCALITÀ corso Peschiera, corso Monte Cucco, via Bardonecchia, via Cristalliera, corso trapani, Via Frejus |
data 26/07/06 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 3 |
prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/AEStel/peschiera7 |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della A.E.M. Torino, relativa a lavori posa delle tubazioni del teleriscaldamento;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A) in:
§
Corso Peschiera, carreggiata laterale Nord compresa
la banchina tratto: corso Monte Cucco - n.c. 274, a far tempo dalla data del
presente provvedimento e sino al 31.08.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
§
Corso Monte Cucco, carreggiata Ovest tratto: corso
Peschiera - n.c. 50, dal 01.08.06 al 20.09.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
§
Via Cristalliera, tratto: via Bardonecchia - n.c.
25, dal 19.08.06 al 10.09.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
§
Via Bardonecchia, tratto: corso Trapani - via
Rubiana, dal 26.07.06 al 21.08.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
§
Corso Trapani, carreggiata laterale Ovest tratto:
via Bardonecchia - n.c. 32, dal 26.07.06 al 21.08.05 dalle ore 00.00 alle ore
24.00;
§
Corso Trapani, carreggiata laterale Ovest compresa
banchina tratto: nn.cc. 34 - 54, dal 16.08.06 al 10.09.05 dalle ore 00.00 alle
ore 24.00;
§
Via Bardonecchia, tratto: corso Trapani - n.c. 61,
dal 16.08.06 al 10.09.05 dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
§
Via Frejus, tratto: via Bussoleno - n.c. 70, a far
tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 07.08.06 dalle ore 00.00
alle ore 24.00;
· l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
B) in corso
Peschiera, carreggiata laterale Nord tratto: n.c. 274 - corso Monte Cucco, a
far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31.08.06 dalle ore
00.00 alle ore 24.00
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito,
per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
C) nel varco di
collegamento tra la carreggiata Est e la carreggiata Ovest di corso Monte Cucco
in corrispondenza della carreggiata laterale
Nord di corso Peschiera, a far
tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 31.08.06 dalle ore 00.00
alle ore 24.00
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo
transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
latistanti;
D) in corso
Peschiera, carreggiata laterale Nord tratto: via Sagra San Michele - corso
Monte Cucco, dal 01.09.06 al 20.09.06 dalle ore 00.00 alle ore 24.00
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto
Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli
operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo
transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà
latistanti;
E) in via
Bardonecchia, tratto: corso Trapani - via Rubiana, dal 26.07.06 al 21.08.05
dalle ore 00.00 alle ore 24.00
·
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare
da Est verso Ovest;
F) in via
Cristalliera, tratto: via Lera - via Bardonecchia, dal 19.08.06 al 10.09.05
dalle ore 00.00 alle ore 24.00
·
l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare
da Nord verso Sud;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni osservando le seguenti modalità:
o l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
o la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
o che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubbblica;
o sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
o ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà
la rimozione coatta dei veicoli;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)