ORDINANZA N. 3285

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 438

LOCALITÀ Piazza Crispi

 

CIRCOSCRIZIONE N. 6

del25/07/2006

LB/VARIE06/ crispi

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 2760 prot. n. 461 del 11/09/2002 con la quale, tra l'altro, in piazza Crispi veniva istituito, ai punti:

1)      il divieto di transito sulla banchina rialzata EST della piazza, dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT;

2)      il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi sulla banchina di cui al punto 1) suddetto;

3)      il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio:

-       sul lato OVEST della carreggiata perimetrale EST, con disposizione "in fila",

-       sul lato EST della carreggiata centrale EST, con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;

5)      il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio, sul lato EST della piazza, nel tratto antistante il fabbricato individuato dal n.c. 60;

Vista la segnalazione della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Crispi

1)   l'istituzione del divieto di circolazione sulla banchina rialzata EST della piazza, in quanto trattasi di area destinata a mercato, fatta eccezione per i veicoli di soccorso, i veicoli della Forza Pubblica ed i veicoli dell'Amiat, nonchè, con orario dalle ore 05.30 alle ore 21.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 05.30 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio;

2)   l'istituzione del divieto di sosta, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato, dalle ore 05.30 alle ore 17.00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 05.30 alle ore 21.30 nei giorni di mercoledì e venerdì, e dalle ore 05.30 alle ore 23.00 nei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di Servizio, nei seguenti tratti:

a)      sul lato OVEST della carreggiata perimetrale EST, con disposizione "in fila", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati,

b)      sul lato EST della carreggiata centrale EST, con disposizione "a spina", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;

3)   la revoca dell'ordinanza n. 2760 prot. n. 461 del 11/09/2002, limitatamente ai punti 1), 2), 3) e 5) meglio descritti in premessa;

4)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)