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ORDINANZA N. 3285 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 438 |
LOCALITÀ Piazza Crispi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del25/07/2006 |
LB/VARIE06/ crispi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2760
prot. n. 461 del 11/09/2002 con la quale, tra l'altro, in piazza Crispi veniva
istituito, ai punti:
1)
il
divieto di transito sulla banchina rialzata EST della piazza, dalle ore 6.00
alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 23.00 dei giorni
prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato muniti di
apposito contrassegno rilasciato dal Settore Commercio ed i veicoli dell'AMIAT;
2)
il
divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore
6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi sulla banchina di cui al punto 1)
suddetto;
3)
il
divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore
6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli
operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore
Commercio:
-
sul
lato OVEST della carreggiata perimetrale EST, con disposizione "in
fila",
-
sul
lato EST della carreggiata centrale EST, con disposizione "a spina",
negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
5)
il
divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali e dalle ore
6.00 alle ore 23.00 dei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli
operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore
Commercio, sul lato EST della piazza, nel tratto antistante il fabbricato
individuato dal n.c. 60;
Vista la segnalazione della
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali -
Commerciali, Settore Infrastrutture per il Commercio;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Crispi
1)
l'istituzione
del divieto di circolazione sulla banchina rialzata EST della piazza, in quanto
trattasi di area destinata a mercato, fatta eccezione per i veicoli di soccorso,
i veicoli della Forza Pubblica ed i veicoli dell'Amiat, nonchè, con orario
dalle ore 05.30 alle ore 21.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 05.30 alle ore
23.00 dei giorni prefestivi, per i veicoli degli operatori del mercato muniti
di apposito contrassegno rilasciato dal Settore Attività Economiche e di
Servizio;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta, in quanto trattasi di area di pertinenza del mercato,
dalle ore 05.30 alle ore 17.00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle
ore 05.30 alle ore 21.30 nei giorni di mercoledì e venerdì, e dalle ore 05.30
alle ore 23.00 nei giorni prefestivi, fatta eccezione per i veicoli degli
operatori del mercato muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Settore
Attività Economiche e di Servizio, nei seguenti tratti:
a) sul lato OVEST della carreggiata perimetrale EST, con disposizione "in fila", negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati,
b)
sul
lato EST della carreggiata centrale EST, con disposizione "a spina", negli
appositi spazi demarcati e/o attrezzati;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 2760 prot. n. 461 del 11/09/2002, limitatamente ai
punti 1), 2), 3) e 5) meglio descritti in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)