CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2217T |
LOCALITÀ via Messedaglia, via Barletta, corso Tazzoli |
CIRCOSCRIZIONE N. 2 - 5 |
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prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/SMAT/messedaglia |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Viste le richieste presentate dalla SMAT S.p.A. per effettuare lavori di manutenzione ordinaria fognatura, costruzione canale nero e sostituzione condotta idropotabile;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A)
in via Messedaglia,
tratto: via Luini - n.c. 6, dal 30.07.06 20.09.06
· l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
· l'istituzione del limte massimo di velocità di 30 Km/h;
· l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri;
B) in corso Tazzoli, carreggiata centrale e laterale Nord
per un tratto di m 20 circa in prossimità del n.c. 190 a far tempo dalla data
del presente provvedimento e sino al 31.07.06
· l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
· l'istituzione del limte massimo di velocità di 30 Km/h;
C) in via Barletta, tratto: corso Orbassano - corso IV
Novembre, a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino al 25.08.06
· l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
· l'istituzione del limte massimo di velocità di 30 Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)