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ORDINANZA N. 3256 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 429 |
LOCALITÀ Via FRATELLI RUFFINI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 24/07/2006 |
SB/VARIE06/ruffini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n.128 prot. n. 118 del 30.1.1996 con la quale era stato istituito
in via Ruffini il divieto di sosta nei giorni feriali, con la fermata
consentita dalle ore 9 alle ore 16 esclusivamente per effettuare le operazioni
di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di m 15 circa,
partendo da m 5 ad est del filo marciapiede di corso Bolzano e procedendo in
direzione est; nonché l'ordinanza n. 1443 prot. n. 1327 del 28.8.1996 che al
punto 2) confermava quanto disposto dalla sopracitata ordinanza n. 128 del
30.1.1996;
Vista la nota
con la quale viene richiesto l'ampliamento dell'area di sosta per carico e
scarico cose;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Fratelli Ruffini
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per
un tratto di m 20 circa a partire da m 5 circa ad est del filo marciapiede
all'intersezione con la carreggiata est di corso Bolzano e procedendo verso
est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a
pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 128 prot. n. 118 del 30.1.1996, e dell'ordinanza n.
1443 prot. n. 1327 del 28.8.1996, limitatamente al punto 2), meglio specificati
in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.
74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)