ORDINANZA N. 3256

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 429

LOCALITÀ Via FRATELLI RUFFINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

Del 24/07/2006

SB/VARIE06/ruffini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n.128 prot. n. 118 del 30.1.1996 con la quale era stato istituito in via Ruffini il divieto di sosta nei giorni feriali, con la fermata consentita dalle ore 9 alle ore 16 esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di m 15 circa, partendo da m 5 ad est del filo marciapiede di corso Bolzano e procedendo in direzione est; nonché l'ordinanza n. 1443 prot. n. 1327 del 28.8.1996 che al punto 2) confermava quanto disposto dalla sopracitata ordinanza n. 128 del 30.1.1996;

Vista la nota con la quale viene richiesto l'ampliamento dell'area di sosta per carico e scarico cose;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Fratelli Ruffini

1)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di m 20 circa a partire da m 5 circa ad est del filo marciapiede all'intersezione con la carreggiata est di corso Bolzano e procedendo verso est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 128 prot. n. 118 del 30.1.1996, e dell'ordinanza n. 1443 prot. n. 1327 del 28.8.1996, limitatamente al punto 2), meglio specificati in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)