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ORDINANZA N. 3254 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 427 |
LOCALITÀ: Via CASTELLINO - Via BERGERA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 24/07/2006 |
SB/VARIE06/castellino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 1378 prot. n. 82 del 16.7.1997 con la quale, tra l'altro, al
punto 1) veniva istituito il senso unico di circolazione veicolare: a) da sud
verso nord in via Castellino, da via Monte Ortigara a via Fattori; c) da ovest
verso est in via Bergera, da via Sagra di San Michele a via Castellino;
Vista la nota della
Circoscrizione 3;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Castellino
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare da nord verso sud nel tratto compreso
tra via Fattori e via Monte Ortigara;
2)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono
la via, all'intersezione con via Monte Ortigara;
1) l'istituzione del senso unico alternato a vista,con precedenza per i veicoli che
percorrono la via da ovest verso est;
2)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la via, all'intersezione con via
Sagra di San Michele;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)