|
ORDINANZA N. 3251 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 2200T |
LOCALITÀ piazza Guala |
data 21/07/2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
|
DC/Ord. Varie/Cant. Pubbl./guala |
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.
285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di
esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
Vista la richiesta presentata dalla TorinoInPacheggi s.r.l. per effettuare lavori di realizzazione di un'autorimessa pertinenziale in piazza Guala;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
·
la posa in
opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate
nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di
attuazione del nuovo codice della strada, a circa m. 5 ad OVEST dell'intersezione
con piazza Guala;
·
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire da m. 20 ad OVEST del f.f.
NORD della via e procedendo verso EST sino a piazza Guala;
·
la posa in
opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate
nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di
attuazione del nuovo codice della strada, posto diagonalmente dallo smusso del
marciapiede esistente all'intersezione con via Cercenasco e la carreggiata NORD
della piazza;
·
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, sulla carreggiata NORD della piazza
a partire dal n.c. 136 e procedendo verso OVEST sino a via Cercenasco;
·
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)