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ORDINANZA N. 3203 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
421 |
LOCALITÀ corso Vittorio Emanuele II |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
20.07.2006 |
GI/VARIE06/vittorio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1320 prot. 1191 del 17.8.95 con
la quale alla lettera D) punto 3) sul lato SUD della carreggiata laterale SUD
di corso Vittorio Emanuele II veniva istituito il divieto di fermata, per un
tratto di m 15, partendo dal f.f. OVEST di corso Massimo d'Azeglio e procedendo
verso OVEST;
Considerato che il tratto di
corso Vittorio Emanuele II che s'immette in corso Massimo d'Azeglio è sovente
congestionato da traffico intenso;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Vittorio Emanuele
II
carreggiata laterale SUD
1) l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD, a partire dal f.f. OVEST di corso Massimo d'Azeglio e procedendo verso OVEST per un tratto di m 30 circa;
2) la revoca del punto 3) della lettera D) dell'ordinanza n. 1320 prot. 1191 del 17.08.1995, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia e che l'inosservanza del
divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla sua
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)