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ORDINANZA N. 3203

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 421

LOCALITÀ corso Vittorio Emanuele II

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 20.07.2006

GI/VARIE06/vittorio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1320 prot. 1191 del 17.8.95 con la quale alla lettera D) punto 3) sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Vittorio Emanuele II veniva istituito il divieto di fermata, per un tratto di m 15, partendo dal f.f. OVEST di corso Massimo d'Azeglio e procedendo verso OVEST;

Considerato che il tratto di corso Vittorio Emanuele II che s'immette in corso Massimo d'Azeglio è sovente congestionato da traffico intenso;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Vittorio Emanuele II

carreggiata laterale SUD

1) l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD, a partire dal f.f. OVEST di corso Massimo d'Azeglio e procedendo verso OVEST per un tratto di m 30 circa;

2) la revoca del punto 3) della lettera D) dell'ordinanza n. 1320 prot. 1191 del 17.08.1995, meglio specificata in premessa;

3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla sua natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)