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ORDINANZA N. 3152

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 405

LOCALITÀ Via BOBBIO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

Del 17.07.2006

SB/VARIE06/bobbio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 346 prot. n. 1378 del 28.9.1982 con la quale era stato istituito il divieto di sosta permanente con sosta consentita 30 minuti per carico e scarico merci, sul lato sud di via Bobbio a 67 metri circa dal f.f. ovest di corso Lione per un tratto di m 7 circa verso ovest, di fronte all'ingresso locali mensa di proprietà dell'ex Opera Universitaria del Politecnico di Torino;

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Settore Sicurezza Stradale Sezione Circoscrizionale 3 Pozzo Strada;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bobbio

1)      L'istituzione del divieto di fermata:

a)             sul lato sud della via, per un tratto di m 15 circa a partire dal filo ingresso carraio est del n.c. 11/A e procedendo verso est;

b)             sul lato nord della via, per un tratto di m 10 circa a partire dal f.f. ovest di via Don Orione e procedendo verso ovest;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 346 del 28.9.1982, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)