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ORDINANZA N. 3152 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 405 |
LOCALITÀ Via BOBBIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
Del 17.07.2006 |
SB/VARIE06/bobbio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 346
prot. n. 1378 del 28.9.1982 con la quale era stato istituito il divieto di
sosta permanente con sosta consentita
30 minuti per carico e scarico merci, sul lato sud di via Bobbio a 67
metri circa dal f.f. ovest di corso Lione per un tratto di m 7 circa verso
ovest, di fronte all'ingresso locali mensa di proprietà dell'ex Opera Universitaria
del Politecnico di Torino;
Vista la relazione del Corpo
di Polizia Municipale Settore Sicurezza Stradale Sezione Circoscrizionale 3
Pozzo Strada;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Bobbio
1)
L'istituzione
del divieto di fermata:
a)
sul
lato sud della via, per un tratto di m 15 circa a partire dal filo ingresso
carraio est del n.c. 11/A e procedendo verso est;
b)
sul
lato nord della via, per un tratto di m 10 circa a partire dal f.f. ovest di via Don Orione e procedendo verso
ovest;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 346 del 28.9.1982, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei
veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)