|
ORDINANZA N.
3148 |
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 401 |
LOCALITA' Via
PRINCIPE AMEDEO |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 17.07.2006 |
SB/VARIE06/amedeo2 |
Visto
l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 472 prot. n. 65 del 09.2.2004 con la quale, in via Principe
Amedeo, è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei
giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di
m 7 circa, immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il
n.c. 25, in direzione ovest, con la contestuale revoca della sosta a pagamento;
Vista l'ordinanza n. 1272
prot. n. 173 del 24.3.2004 con la quale, in via Principe Amedeo, tra l'altro, è
stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali,
con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico
e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 5, a partire da m
1 del filo carraio est del n.c. 23, in direzione est, con disposizione "in
fila";
Vista la nota di alcuni
operatori di esercizi commerciali, nonché la relazione del Corpo di Polizia
Municipale Sezione Circoscrizionale 1 Centro - Crocetta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via
Principe Amedeo
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 10 circa, a partire da m 2 dal
filo carraio ovest del n.c. 32 e procedendo verso ovest, con disposizione "in
fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
revoca delle ordinanze n. 472 prot. n. 65 del 9.2.2004 e n. 1272 prot. n. 173
del 24.3.2004, meglio specificate in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si
procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
|
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO |
|
(dott.ssa Luisella NIGRA) |