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ORDINANZA N. 3148

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - SETTORE ESERCIZIO

 

Prot. n. 401

LOCALITA' Via PRINCIPE AMEDEO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 17.07.2006

SB/VARIE06/amedeo2

 

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 472 prot. n. 65 del 09.2.2004 con la quale, in via Principe Amedeo, è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 7 circa, immediatamente ad ovest del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 25, in direzione ovest, con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

 

Vista l'ordinanza n. 1272 prot. n. 173 del 24.3.2004 con la quale, in via Principe Amedeo, tra l'altro, è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato nord della via, per un tratto di m 5, a partire da m 1 del filo carraio est del n.c. 23, in direzione est, con disposizione "in fila";

 

Vista la nota di alcuni operatori di esercizi commerciali, nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 1 Centro - Crocetta;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in via Principe Amedeo

 

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 10 circa, a partire da m 2 dal filo carraio ovest del n.c. 32 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

 

2)      la revoca delle ordinanze n. 472 prot. n. 65 del 9.2.2004 e n. 1272 prot. n. 173 del 24.3.2004, meglio specificate in premessa;

 

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

 

(dott.ssa Luisella NIGRA)