ORDINANZA N. 3129

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2141 T

LOCALITÀ via Montebello

data 14.07.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

SC/23/A/circolazione/montebello

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Gabinetto del Sindaco, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della mostra itinerante "Biennale dei Leoni 2006 Lione - Torino";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 14.07.2006

 

in :

1.       via Montebello, lato Est, per m. 10 a Sud di via Verdi

·        l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta consentita ai veicoli che effettuano servizio di navetta per il trasporto delle persone che partecipano alla mostra itinerante e ai veicoli delle autorità invitate alla mostra;

·        muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

2.      piazza Palazzo di Città

3.      piazza san Carlo all'intersezione con via Giolitti

4.      piazza Vittorio Veneto, nelle due esedre a Sud di via Po

·        consenso al transito e alla sosta ai veicoli che effettuano servizio di navetta per il trasporto delle persone che partecipano alla mostra itinerante e ai veicoli delle autorità invitate alla mostra;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della cerimonia;

b)      conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili e delle forze di Polizia;

·        la pubblicità dei suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)