ORDINANZA N. 3035

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 392

LOCALITÀ Via Mondovì

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 7.07.2006

LB/VARIE06/mondovì

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3122 prot. n. 533 del 01/08/03 con la quale, tra l'altro, al punto 3) veniva istituito sul lato Ovest di via Mondovì, il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, per un tratto di m 10.00 circa a partire da m 5.00 circa a Nord di Lungo Dora Napoli e procedendo verso Nord;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

­       la revoca dell'ordinanza n. 3122 prot. n. 533 del 01/08/03, limitatamente al punto 3), meglio specificato in premessa;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)