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ORDINANZA N. 3035 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 392 |
LOCALITÀ Via
Mondovì |
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CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
del 7.07.2006 |
LB/VARIE06/mondovì |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3122
prot. n. 533 del 01/08/03 con la quale, tra l'altro, al punto 3) veniva
istituito sul lato Ovest di via Mondovì, il divieto di sosta dalle ore 7.00
alle ore 19.00 dei giorni feriali con fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci, per un tratto di m 10.00
circa a partire da m 5.00 circa a Nord di Lungo Dora Napoli e procedendo verso
Nord;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 3122 prot. n. 533 del 01/08/03, limitatamente al punto
3), meglio specificato in premessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)