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ORDINANZA N. 3034 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 391 |
LOCALITÀ via Frattini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 7.07.2006 |
GI/VARIE06/frattini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Circoscrizione 2 Santa
Rita - Mirafiori Nord;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Frattini
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la sosta consentita su ambo i lati della
via negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a spina",
ad eccezione degli spazi in prossimità dei passi carrabili ove potranno essere
demarcati "in fila";
2)
l'istituzione
del senso unico di circolazione antiorario nella rotatoria realizzata a m 50.00
circa a NORD di corso Tazzoli;
3)
l'istituzione
del divieto circolazione veicolare, nel tratto che copre gli ultimi m 50 al termine
della via, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che il divieto di cui al punto 4) suddetto comporterà la rimozione
dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)