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ORDINANZA N. 3029 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 386 |
LOCALITÀ corso Regina Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del
7.07.2006 |
GI/VARIE06/regina
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Atteso che a seguito di sopralluogo esperito dal Civico
Ufficio Tecnico e dai tecnici del Corpo dei VV.F. di Torino, nel tratto di
corso Regina Margherita in corrispondenza del Comando dei Vigili del
Fuoco, è emersa la necessità per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione e la sicurezza stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Regina Margherita
carreggiata laterale NORD
1)
la
posa in opera di un dosso artificiale
avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179
lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della
strada, a m 20.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato con il n.c.
330/B;
2)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra i passi
carrabili contrassegnati dai nn.cc.
330/A e 330/B;
3) la posa in opera di una serie di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata rispettivamente:
· a m 15.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 330/A;
· a m 12.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c.330/A;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei sistemi di
rallentamento ottico, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)