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ORDINANZA N. 3029

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 386

LOCALITÀ corso Regina Margherita

 

CIRCOSCRIZIONE N. 05

del 7.07.2006

GI/VARIE06/regina

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Atteso che a seguito di sopralluogo esperito dal Civico Ufficio Tecnico e dai tecnici del Corpo dei VV.F. di Torino, nel tratto di corso Regina Margherita in corrispondenza del Comando dei Vigili del Fuoco, è emersa la necessità per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione e la sicurezza stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Regina Margherita

carreggiata laterale NORD

1)   la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada, a m 20.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato con il n.c. 330/B;

2)   l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h, nel tratto compreso tra i passi carrabili contrassegnati dai nn.cc. 330/A e 330/B;

3)   la posa in opera di una serie di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla carreggiata rispettivamente:

·        a m 15.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 330/A;

·        a m 12.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c.330/A;

4)   la pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei sistemi di rallentamento ottico, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)