ORDINANZA N. 3002 |
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CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 2047 T |
LOCALITÀ: piazza Lanino |
data 06.07.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
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SC/23/A/cotsp/lanino |
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Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dall'associazione commercianti Balòn, tendente ad ottenere
l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per effettuare
manifestazione a carattere commerciale ;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 09.07.2006 e il giorno 13.08.2006
dalle ore 07.00 alle ore 19.00
in:
piazza Lanino;
via Lanino;
via Mameli;
via Borgo Dora;
canale Carpanini;
canale Molassi;
·
l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e
di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione
per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti ;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
-
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire
mediante i prescritti segnali stradali, la posa di elementi ben visibili e la
collocazione di apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti, lasciando una corsia libera per il transito veicolare di m 3.50;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
Dott.ssa
Luisella NIGRA