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ORDINANZA N. 2994 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 376 |
LOCALITÀ corso Galileo Ferraris |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 6.07.2006 |
GI/VARIE06/ferraris |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Vicedirezione Generale
Servizi Tecnici - Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Galileo
Ferraris
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD,
nella carreggiata laterale OVEST di nuova realizzazione, a partire da m 110
circa a SUD di corso Sebastopoli sino al piazzale San Gabriele di Gorizia;
2)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da EST verso OVEST nei
varchi situati a m 150 e 190 circa a SUD di corso Sebastopoli e con direzione
da OVEST verso EST nei varchi situati a
m 155 e 250 circa a SUD di corso Sebastopoli;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, sul lato OVEST della carreggiata di cui al
punto 1) suddetto;
4)
la
posa in opera di n. 2 dossi artificiali
aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179
lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della
strada, rispettivamente: a m 16.00 e a
m 75.00 circa a NORD del n.c. 290/b;
5) l'istituzione del limite di velocità massimo di 30 km/h a partire da corso Sebastopoli,e procedendo verso SUD sino al piazzale San Gabriele di Gorizia, nella carreggiata di cui al punto 1) suddetto;
6) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata
alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della carreggiata laterale
OVEST, a partire da m 170 circa a SUD di corso Sebastopoli per un tratto di m
20 circa procedendo verso SUD;
7)
la
pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dossi, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)