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ORDINANZA N. 2994

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 376

LOCALITÀ corso Galileo Ferraris

 

CIRCOSCRIZIONE N. 02

del 6.07.2006

GI/VARIE06/ferraris

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione della Vicedirezione Generale Servizi Tecnici - Settore Edilizia Sportiva ed Olimpica;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Galileo Ferraris

1)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD, nella carreggiata laterale OVEST di nuova realizzazione, a partire da m 110 circa a SUD di corso Sebastopoli sino al piazzale San Gabriele di Gorizia;

2)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da EST verso OVEST nei varchi situati a m 150 e 190 circa a SUD di corso Sebastopoli e con direzione da OVEST verso EST nei varchi situati a m 155 e 250 circa a SUD di corso Sebastopoli;

3)      l'istituzione del divieto di sosta permanente, sul lato OVEST della carreggiata di cui al punto 1) suddetto;

4)      la posa in opera di n. 2 dossi artificiali aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6 dell'art, 179 lettera b) del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente: a m 16.00 e a m 75.00 circa a NORD del n.c. 290/b;

5)      l'istituzione del limite di velocità massimo di 30 km/h a partire da corso Sebastopoli,e procedendo verso SUD sino al piazzale San Gabriele di Gorizia, nella carreggiata di cui al punto 1) suddetto;

6) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato EST della carreggiata laterale OVEST, a partire da m 170 circa a SUD di corso Sebastopoli per un tratto di m 20 circa procedendo verso SUD;

7)      la pubblicità dei su scritti provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei dossi, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)