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ORDINANZA N. 2982 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
369 |
LOCALITÀ strada del Portone |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del
5.07.2006 |
GI/VARIE06/strada
del Portone |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2003, dichiarata immediatamente eseguibile, recante l'oggetto: "Viabilità ciclabile anno 2003 - Opere di manutenzione straordinaria e di completamento - Approvazione progetto definitivo."
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Portone
l'istituzione
di una pista ciclabile bidirezionale
nell'area attrezzata sulla banchina adiacente il lato NORD della strada,
a partire dal punto individuato a m 55.00 circa ad OVEST del passo carrabile
ubicato al n.c. 24 e, procedendo verso OVEST, per un tratto di m 300 circa sino
al confine con il confine del Comune di Grugliasco (dove il percorso prosegue
nello stesso Comune di Grugliasco);
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della pista ciclabile , in relazione alla sua
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.