ORDINANZA N. 2977
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CITTÀ DI TORINO
Prot. n.364 |
LOCALITÀ via Guido Reni |
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CIRCOSCRIZIONE N. 02 |
del 5.07.2006 |
GI/VARIE06/reni |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n.
285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di
esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
Vista la segnalazione del Suolo
Pubblico Nuove Opere;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A)nell'interno
96 di via Guido Reni
1)
l'istituzione del limite di velocità massimo di
30 km/h;
2)
la posa in opera di sistemi di rallentamento
della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di
cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del
regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla
carreggiata rispettivamente:
- a m
15.00 circa e a m 30.00 circa ad EST del f.f. EST di via Crescenzio;
la
realizzazione di un'area stradale rialzata, con funzione di rallentatore di
velocità, avente le caratteristiche costruttive indicate al comma 6, lettera c)
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada;
C) la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle
vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dell'intersezione
rialzata e dei sistemi di rallentamento, in relazione alla loro natura, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.