ORDINANZA N. 2926

CITTĀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITĀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 2005 T

LOCALITĀ: via Genč

data 03.07.2006

CIRCOSCRIZIONE N.7

 

SC/23/A/circolazione/genč

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta presentata dal Direttore della Circoscrizione 7, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in via Genč;

Ritenuta la necessitā, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 03.07.2006 e il giorno 18.07.2006

dalle ore 00.00 alle 24.00

in via Genč, sul lato NORD, per un tratto di m 20 circa, sul protendimento ideale del n.c. 14/a

·         l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza č comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

·         l'informazione alla cittadinanza dovrā avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

·         sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;

·         la pubblicitā del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza č pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederā a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrā ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni puō essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA