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ORDINANZA N. 2926 |
CITTĀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITĀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 2005 T |
LOCALITĀ: via Genč |
data 03.07.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N.7 |
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SC/23/A/circolazione/genč |
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta presentata dal Direttore della Circoscrizione 7, tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in via Genč;
Ritenuta la necessitā, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 03.07.2006 e il giorno 18.07.2006
dalle ore 00.00 alle 24.00
in via Genč, sul lato NORD, per un tratto di m 20 circa, sul protendimento ideale del n.c. 14/a
· l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza č comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
· l'informazione alla cittadinanza dovrā avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
· sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
· la pubblicitā del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza č pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederā a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrā ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni puō essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL
DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
Dott.ssa
Luisella NIGRA