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ORDINANZA N. 2894 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 361 |
LOCALITÀ largo Giachino |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del 3.07.2006 |
GI/VARIE06/giachino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Al fine di garantire una
maggior fluidità e sicurezza del
traffico in largo Giachino;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Vibò
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la via all'intersezione con via Casteldelfino;
B)
in largo Giachino
1)
l'istituzione
dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra per i veicoli che
percorrono la carreggiata centrale di collegamento tra via Giachino e via
Stradella ;
2)
l'istituzione
dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che
percorrono la semicarreggiata SUD della carreggiata SUD di collegamento tra via
Giachino e via Stradella,;
C) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)