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ORDINANZA N. 2892 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 359 |
LOCALITÀ Corso Umbria |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 3.07.2006 |
LB/VARIE06/umbria |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 320-275
prot. n. 1865 del 19/06/84 che istituiva in corso Umbria il divieto di sosta
permanente con sosta consentita ai mezzi dell'arma su tutta la banchina
sud/ovest per un tratto di m 20 dal f.f. sud di via San Giovanni Bosco e
procedendo verso sud fronte l'edificio sede Caserma Carabinieri Nucleo
P.G.(n.c. 7);
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione IV;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Umbria
a)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli dell'Arma dei
Carabinieri in servizio autorizzato e muniti di apposito contrassegno, sul lato
EST per un tratto di m 7.50 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal
n.c. 59/A, con disposizione "a pettine";
b)
l'istituzione del divieto di
sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli della Polizia Municipale
muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, sul lato EST per un tratto
di m 5.00 circa a SUD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 57, con
disposizione "a pettine";
c)
la
revoca dell'ordinanza n. 320-275 prot. n. 1865 del 19/06/84, meglio descritta
in premessa;
d)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)