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ORDINANZA N. 2890 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 357 |
LOCALITÀ viale Thovez |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
del 3.07.2006 |
LB/VARIE06/thovez |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del
Settore Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale Thovez
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire dall'intersezione con
strada alla Villa Quiete e procedendo verso SUD per un tratto di m 120 circa;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada,
-
sulla semicarreggiata OVEST: immediatamente a NORD ed a m 17.00 circa a NORD del
passo carrabile contrassegnato dal n.c. 11,
-
sulla carreggiata EST: a m 24.00 e a m 44.00 circa a SUD del passo
carrabile contrassegnato dal n.c. 11;
3)
la
realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato con funzione di
rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, a m 4.00 circa a SUD del passo
carrabile contrassegnato dal n.c. 11;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)