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ORDINANZA N. 2850 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1946T |
LOCALITÀ via Nizza |
data 29/06/2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO |
FB/45/mobilità/nizza10
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione del Dirigente del Settore Mobilità, a seguito valutazioni pervenute dal Settore Comunicazione per i lavori della lina 1 della Metropolitana;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
A)
dal 03.07.06 e sino a cessate esigenze, dalle ore 08.00 alle ore 10.00
e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali
in via Nizza
·
l'istituzione
di corsia riservata a particolari categorie di veicoli ed utenze nella
semicarreggiata Est nel tratto compreso tra via Baretti e corso Vittorio
Emanuele II;
·
l'istituzione
del divieto di circolazione su detta corsia, fatta eccezione per:
§
i
veicoli di trasporto pubblico delle linee urbane ed intercomunali in servizio;
§
i
taxi con origine o destinazione alla Stazione di Porta Nuova;
§
i
veicoli in servizio di pronto intervento sulle corsie riservate;
§
i
veicoli dei Vigili del Fuoco, degli Organi di Polizia, Servizi di
Soccorso, nei casi previsti dall'art.
del D.Lgs 285/92;
§
i
veicoli delle persone che abbiano titolo per accedere ai passi carrabili
ubicati lungo la corsia riservata;
§
per
i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui
in premessa,
B) la revoca dell'ordinanza n. 2809 prot. 1924 T del 27.06.06;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)