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ORDINANZA N. 2793

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 354

LOCALITÀ Corso MONTE CUCCO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 26/06/2006

SB/VARIE06/montecucco

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 421 prot. n. 43 del 03.02.2006 che, in corso Monte Cucco, ha istituito  una pista ciclabile bidirezionale sulla banchina centrale del corso, nel tratto compreso tra l'intersezione con corso Brunelleschi (Parco Ruffini) ed il punto individuato a m 15 circa a nord del protendimento ideale del f.m. nord di via Fattori;

Considerato che è opportuno installare dei manufatti a protezione degli attraversamenti delle piste ciclabili;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Monte Cucco

1)      la posa in opera di n. 4 cordoli delimitatori di corsia in gomma gialla, sezione "a dosso", a protezione della pista ciclabile, di cui:

·        n. 1 cordolo in corrispondenza dello smusso del marciapiede ovest del corso all'intersezione con il lato nord di via Monginevro, per una lunghezza di m 11 circa;

·        n. 1 cordolo in corrispondenza della smusso del marciapiede est del corso all'intersezione con il lato nord di via Monginevro, per una lunghezza di m 10 circa;

·        n. 2 cordoli in corrispondenza dello smusso del marciapiede est del corso all'intersezione con il lato sud di via Monginevro, per una lunghezza rispettivamente di m 11 e di m 5 circa;

2)      la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei delimitatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)