|
ORDINANZA N. 2727 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1855T |
LOCALITÀ corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II |
data 21/06/2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 18821
T06-007-00016 |
DC/Ord.
Varie/O.S.P./Manif.
Pubbl./cairoli_sangiovanni
|
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione della Divisione Commercio, Settore Attività Economiche e di Servizio, Comparto Aree Pubbliche, la quale, in occasione della Festa Patronale di San Giovanni, provvederà ad individuare alcune aree da destinare alla vendita su area pubblica;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in:
§ corso Cairoli,
carreggiata EST, lato EST;
§ area di intersezione tra corso Vittorio Emanuele II, viale Virgilio e
ponte Umberto I (fronte Arco Monumentale)
· l'istituzione del divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli degli operatori dediti alla vendita su area pubblica muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e alle seguenti condizioni:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante la posa di idonea segnaletica di avviso da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima della cerimonia;
b) conservazione e vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
c) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta dei veicoli delle persone disabili;
· la pubblicità dei suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)