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ORDINANZA N. 2712 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 346 |
LOCALITÀ Via TAGGIA |
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CIRCOSCRIZIONE N.
9 |
del 21/06/2006 |
SB/VARIE06/taggia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 56(46) prot n. 324 dell'11.2.1981 con la quale era stata
istituita la parziale sosta a pettine sui marciapiedi per una larghezza non
superiore ai due terzi in fregio ai fabbricati di via Taggia lato est nel
tratto compreso tra via Montevideo e via Madonna delle Rose;
Vista la
segnalazione della Circoscrizione 9 Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la
revoca dell'ordinanza n. 56(46) prot. n. 324 dell'11.2.1981, meglio specificata
in premessa;
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)