|
ORDINANZA N. 2710 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 344 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 21.06.2006 |
GI/VARIE06/fermatacristina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 50 del 16 febbraio 1977, con la
quale in prossimità delle banchine tranviarie di via Madama Cristina era stato istituito il divieto di sosta
permanente;
Vista la segnalazione del
Gruppo Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madama
Cristina
1.
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato EST della via, a partire dal filo SUD del passo
carrabile contrassegnato dal n. 149 e procedendo verso SUD sino
all'intersezione con via Cellini;
2.
la
revoca del divieto di sosta permanente sul lato EST della banchina tranviaria
OVEST sita tra le vie Canova e Cellini, per tutta la sua lunghezza, istituito con l'ordinanza n. 50 del
16.02.1977, meglio specificata in premessa;
3.
la
pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)