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ORDINANZA N. 2680 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 336 |
LOCALITÀ via Romita |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
del 20/06/06 |
GI/VARIE06/romita |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 142, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Suolo Pubblico
Nuove Opere;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Romita
nel tratto di via
prospiciente la Cascina Giaione
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato OVEST della via , a partire da via
Balla procedendo verso NORD sino all'interno 96 di via Guido Reni;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato EST della via, a partire da m 60 circa a NORD
di via Balla e procedendo verso NORD sino all'intersezione con via Guido Reni
interno 96;
3)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Balla e
l'interno 96 di via Guido Reni;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata comporterà la rimozione
coatta dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)