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ORDINANZA N. 2637 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE
ESERCIZIO
n.ro progr. 1783 T |
LOCALITÀ via Battisti |
data 15.06.2006 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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DC/Ord. Varie/Manif. Pubbl./battisti_sangiovanni |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30
aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento
di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il
comma 5;
Vista l'ordinanza n. 2581 prot. 1740T del 13/06/2006 con la quale
venivano istituiti una serie di provvedimenti viabili per lo svolgimento dei
festeggiamenti in occasione della festività di San Giovanni, Patrono della
Città;
Vista la richiesta di integrazione presentata della Divisione Funzioni
Istituzionali, Direzione Sport e Tempo Libero, Settore Tempo Libero;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la
circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;
ORDINA
in:
1)
via Battisti, tratto: via Bogino - via Carlo
Alberto
2)
via Carlo Alberto, tratto: tratto: piazza
Carlo Alberto - via Po
·
l'istituzione del divieto di circolazione
veicolare, dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 24/06/2006;
sono
esclusi dal predetto provvedimento e possono inoltre transitare e sostare nei
luoghi normalmente vietati alla circolazione (parchi, aree pedonali, ZTL, vie
riservate ai mezzi pubblici, ecc.,) i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica
ed i veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato dagli organizzatori
delle manifestazioni per i festeggiamenti di San Giovanni, purché i servizi per
cui essi sono impiegati, siano congrui con le esigenze di specie;
con la
precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della
circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine
potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni
contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della
presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie
autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a)
l'informazione
alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da
collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b)
la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire
mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la
collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c)
sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli
diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d)
ove esistente che non venga occupata l'area
riservata alla sosta per le persone disabili;
e)
che vengano adottate tutte le misure necessarie per
tutelare l'incolumità pubblica;
·
la pubblicità
dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in
loco;
AVVERTE
che la
presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso
la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del
30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da
chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)