ORDINANZA N. 2637

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 1783 T

LOCALITÀ via Battisti

data 15.06.2006

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

DC/Ord. Varie/Manif. Pubbl./battisti_sangiovanni

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista l'ordinanza n. 2581 prot. 1740T del 13/06/2006 con la quale venivano istituiti una serie di provvedimenti viabili per lo svolgimento dei festeggiamenti in occasione della festività di San Giovanni, Patrono della Città;

Vista la richiesta di integrazione presentata della Divisione Funzioni Istituzionali, Direzione Sport e Tempo Libero, Settore Tempo Libero;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in:

1)      via Battisti, tratto: via Bogino - via Carlo Alberto

2)      via Carlo Alberto, tratto: tratto: piazza Carlo Alberto - via Po

·          l'istituzione del divieto di circolazione veicolare, dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 24/06/2006;

sono esclusi dal predetto provvedimento e possono inoltre transitare e sostare nei luoghi normalmente vietati alla circolazione (parchi, aree pedonali, ZTL, vie riservate ai mezzi pubblici, ecc.,) i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica ed i veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato dagli organizzatori delle manifestazioni per i festeggiamenti di San Giovanni, purché i servizi per cui essi sono impiegati, siano congrui con le esigenze di specie;

con la precisazione che, per esigenze connesse con la fluidità o la sicurezza della circolazione, gli agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine potranno disporre ulteriori provvedimenti, necessari a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto e che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;

e)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

·          la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)