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ORDINANZA N. 2632 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 332 |
LOCALITÀ corso San Maurizio |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 15/06/2006 |
LB/VARIE06/maurizio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1250
prot. n. 222 del 2/05/2000 con la quale, tra l'altro, alla lettera P) comma a)
veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni
feriali con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di
carico e scarico cose sul lato NORD della carreggiata laterale NORD di corso
San Maurizio, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal
n.c. 5;
Vista l'istanza intesa ad
ottenere l'autorizzazione per il posizionamento di un dehor prospiciente
l'esercizio commerciale ubicato in corso San Maurizio n. 5;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso San Maurizio
a)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD a partire da m
8.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 5 e procedendo
verso OVEST per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila", con la
contestuale revoca della sosta a pagamento;
b)
la
revoca dell'ordinanza n. 1250 prot. n. 222 del 2/05/2000, limitatamente alla
lettera P) comma a), meglio descritta in premessa;
c)
l'istituzione
della sosta a pagamento nel tratto di cui al suddetto punto b) con le modalità
stabilite dall'ordinanza n. 1765 prot. n. 302 del 25/06/99;
d)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)