ORDINANZA N. 2632

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 332

LOCALITÀ corso San Maurizio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 7

del 15/06/2006

LB/VARIE06/maurizio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1250 prot. n. 222 del 2/05/2000 con la quale, tra l'altro, alla lettera P) comma a) veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali con fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose sul lato NORD della carreggiata laterale NORD di corso San Maurizio, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 5;

Vista l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione per il posizionamento di un dehor prospiciente l'esercizio commerciale ubicato in corso San Maurizio n. 5;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso San Maurizio

a)    l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della carreggiata laterale NORD a partire da m 8.00 circa ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 5 e procedendo verso OVEST per un tratto di m 6.00 circa, con disposizione "in fila", con la contestuale revoca della sosta a pagamento;

b)   la revoca dell'ordinanza n. 1250 prot. n. 222 del 2/05/2000, limitatamente alla lettera P) comma a), meglio descritta in premessa;

c)    l'istituzione della sosta a pagamento nel tratto di cui al suddetto punto b) con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 1765 prot. n. 302 del 25/06/99;

d)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)