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ORDINANZA N. 2631

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 331

LOCALITÀ via Principe Tommaso

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 15/06/2006

GI/VARIE06/principe

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 4556 prot. 587 del 29.11.2005, con la quale sul lato EST di via Principe Tommaso veniva istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli nelle apposite rastrelliere, a partire da m 1.80 circa a SUD del f.f. SUD di via Silvio Pellico, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso SUD;

Atteso che nella fase di realizzazione è emersa l'impossibilità di collocare le rastrelliere nello spazio preventivamente individuato a causa della presenza di chiusini,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Principe Tommaso

 

1)   la revoca dell'ordinanza n. 4556 prot. 587 del 29.11.2005, meglio specificata in premessa;

2) l'istituzione della sosta a pagamento sul lato EST della via, a partire da m 1.80 circa a SUD del f.f. SUD di via Silvio Pellico, per un tratto di m 5.00 circa procedendo verso SUD con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 300, prot. 56 dell'11.02.1999;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)