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ORDINANZA N. 2629

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 329

LOCALITÀ corso Massimo d'Azeglio

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 15/06/2006

GI/VARIE06/azeglio

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che l'area adibita allo stazionamento dei veicoli ATM esistente in corso Massimo d'Azeglio, in prossimità del n.c. 46 non viene più utilizzata dai veicoli dell'azienda;

Vista l'ordinanza 4337 prot. 869 del 20.12.2001, con la quale sul lato OVEST della carreggiata OVEST di corso Massimo d'Azeglio veniva istituito il divieto di sosta permanente, con lo stazionamento consentito, con disposizione "in fila" ai veicoli ATM, immediatamente a NORD del n.c. 46 e per un tratto di m 30.00 circa procedendo verso NORD;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Massimo d'Azeglio

1)      la revoca dell'ordinanza n. 4337 prot. 869 del 20.12.2001, meglio specificata in premessa;

2)      l'istituzione della sosta a pagamento sul lato OVEST della carreggiata OVEST del corso, nel tratto compreso tra il passo carrabile contrassegnato dal n.c. 46 e l'intersezione con via Valperga Caluso, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 3685 prot. 623 del 28.11.2002;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(dott.ssa LUISELLA NIGRA)