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ORDINANZA N. 2628 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 328 |
LOCALITÀ via Biamonti |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 15/06/2006 |
GI/VARIE06/biamonti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Biamonti
la posa in opera di n. 11
dissuasori del tipo "piramide" adiacenti ai bordi del marciapiede, con un
interasse di m 1.50 circa, nei seguenti tratti della via:
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sul
lato EST della via, n. 7 dissuasori a partire da m. 5.50 circa a NORD del f.m.
NORD di via Lanfranchi, e procedendo
verso NORD per m 14.50 circa;
-
sul
lato OVEST della via, n. 4 dissuasori a partire da m 5.50 circa a SUD del f.m.
SUD di via Villa della Regina, e
procedendo verso SUD per m 7.50 circa;
la pubblicazione della
presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione dei dissuasori di sosta, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(dott.ssa LUISELLA NIGRA)