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ORDINANZA N. 2627 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 327 |
LOCALITÀ Piazza del Donatore di Sangue |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 6 |
del 15/06/2006 |
LB/VARIE06/ |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione Amministrativa VI;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza del Donatore di Sangue
1)
l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli sulla parte centrale della banchina rialzata
situata nel settore OVEST della piazza;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata nel suddetto parcheggio, con sosta consentita negli
appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a pettine"
sul lato NORD a partire da m 2.00 circa a EST del varco di entrata e procedendo
verso EST per un tratto di m 38.00 circa e con disposizione "in fila" sul lato
SUD a partire da m 5.00 circa a EST del varco di uscita e procedendo verso EST
per un tratto di m 35.00 circa;
3)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da NORD verso SUD nella
corsia che collega il varco di entrata con il varco di uscita del suddetto
parcheggio;
4)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato OVEST della corsia di cui al suddetto punto 3);
5)
la
posa di rastrelliere per biciclette, ciclomotori e motocicli, sul lato EST
della banchina rialzata di cui al suddetto punto 1) a partire da m 36.00 circa
a SUD del n.c. 3 e procedendo verso SUD per un tratto di m 5.00 circa;
6)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata OVEST del settore OVEST del parcheggio a raso
antistante l'Ospedale San Giovanni Bosco, all'intersezione con la carreggiata
SUD del parcheggio medesimo;
7)
la
revoca:
-
dell'ordinanza n. 2339 prot. n. 305 del 16.06.2005 che istituiva l'obbligo di
fermarsi e dare la precedenza per i veicoli che percorrono la carreggiata NORD
del parcheggio Ovest antistante l'Ospedale San Giovanni Bosco all'intersezione
con la carreggiata di collegamento tra le carreggiate Nord e Sud del parcheggio
stesso;
-
del comma 2 dell'ordinanza n. 319 prot. n. 1789 del 9/10/80 che istituiva il divieto di
sosta e di fermata di tutti i veicoli ed il divieto di transito eccetto i
veicoli di Pronto soccorso, quelli autorizzati ad accedere nell'interno
dell'ospedale e i taxi, nella carreggiata antistante l'ingresso principale n.
143 di largo Gottardo che direttamente si acceda dalla via omonima;
8)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)