CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 1729 T |
LOCALITÀ via Nizza, via Berthollet |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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prot.
n. prot. Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/GTT/nizza
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori sulla Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 tratta Porta Nuova - Lingotto;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A)
in:
§ via Nizza, su ambo i lati tratto: via S. Pio V - corso Vittorio
Emanuele II;
§ via Nizza, lato Ovest carreggiata Est, tratto: corso Marconi - via
Baretti;
§ via Nizza, lato Est carreggiata Ovest, tratto: corso Marconi - via
Baretti;
· l'istituzione del divieto di fermata ;
B) in via Nizza, lato Est della carreggiata Est, tratto:
corso Marconi - via Baretti
·
l'istituzione
della sosta a pagamento con disposizione a "spina" , con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 432, prot. 399 del 23.03.95 e s.m.i.;
B) in via S. Pio V, per un tratto di m 20 circa ad Est di
via Nizza
·
l'istituzione
del senso unico alternato a vista con
precedenza ai veicoli provenienti da Ovest nel tratto compreso tra via Nizza
e via Saluzzo;
C) in via Berthollet, per un
tratto di m 30 ad Est di via Nizza
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
·
l'istituzione
del senso unico alternato a vista con
precedenza ai veicoli provenienti da Ovest nel tratto compreso tra via Nizza
e via Saluzzo;
D) in piazza Carlo Felice
·
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la sosta consentita "in linea" ai veicoli
GTT che effettuano servizio di
trasporto pubblico sulla linea 64, sul lato Est della carreggiata Est tratto:
piazza Lagrange - via Roma;
·
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con la sosta consentita "in linea" ai veicoli
GTT che effettuano servizio di
trasporto pubblico sulla linea 61, sul lato Est della carreggiata Est a partire
da m 20 circa in direzione Nord da corso Vittorio Emanuele II per m 35 circa in
direzione Nord;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento[DC6];
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;[DC7]
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)