ORDINANZA N. 2520

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 323

LOCALITÀ Piazza XVIII DICEMBRE

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 07/06/2006

SB/VARIE06/dicembre2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3118 prot. n. 434 del 12.8.2005 con la quale, tra l'altro, al punto 5) era stata istituita la sosta a pagamento, sul lato OVEST della banchina rialzata NORD del settore OVEST della piazza, con disposizione "a pettine" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, a partire da m 5.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Santa Rosa per n. 9 posti auto, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.95 ; e al punto 6) era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della banchina rialzata NORD del settore OVEST della piazza, a m 27 a SUD del f.m. SUD di via Santa Rosa, per n. 2 posti auto con disposizione "a pettine";

Considerato che è stato realizzato nella piazza XVIII Dicembre un nuovo assetto viabile,

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza XVIII Dicembre

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato ovest della banchina rialzata nord del settore ovest della piazza, per un tratto di m 25 circa a partire da m 5 a sud del f.m. sud di via Santarosa e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";

2)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 3118 prot. n. 434 del 12.8.2005, limitatamente ai punti 5) e 6), meglio specificati in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)