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ORDINANZA N. 2520 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 323 |
LOCALITÀ Piazza XVIII DICEMBRE |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 07/06/2006 |
SB/VARIE06/dicembre2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3118 prot. n. 434 del 12.8.2005 con la quale, tra l'altro, al punto 5) era stata istituita la sosta a pagamento, sul lato OVEST della banchina rialzata NORD del settore OVEST della piazza, con disposizione "a pettine" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, a partire da m 5.00 circa a SUD del f.m. SUD di via Santa Rosa per n. 9 posti auto, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.95 ; e al punto 6) era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato OVEST della banchina rialzata NORD del settore OVEST della piazza, a m 27 a SUD del f.m. SUD di via Santa Rosa, per n. 2 posti auto con disposizione "a pettine";
Considerato che è stato
realizzato nella piazza XVIII Dicembre un nuovo assetto viabile,
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza XVIII Dicembre
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato ovest della banchina rialzata nord del settore ovest
della piazza, per un tratto di m 25 circa a partire da m 5 a sud del f.m. sud
di via Santarosa e procedendo verso sud, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 3118 prot. n. 434 del 12.8.2005,
limitatamente ai punti 5) e 6), meglio specificati in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)