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ORDINANZA N. 2518 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 321 |
LOCALITÀ Via VESPUCCI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 07/06/2006 |
SB/VARIE06/vespucci |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3745 prot. n. 494 del 5.10.2005 con la quale veniva disposto:
Vista
l'ordinanza n. 4004 prot. n. 524 del 20.10.2005 che rettificava la suddetta
ordinanza n. 3745 del 5.10.2005;
Tenuto
conto della nota pervenuta nonché della verifica effettuata dal civico ufficio
tecnico;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Vespucci
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 19.30 alle ore 21
dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord della via, per un tratto di
m 10 circa a partire da m 2 circa ad ovest del filo carraio ovest presente tra
i nn.cc. 50 e 52 e procedendo verso ovest, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca delle ordinanze n. 3745 prot. n. 494 del 5.10.2005 e n. 4004 prot. n.
524 del 20.10.2005, meglio specificate in premessa;
3)
l'istituzione
della sosta a pagamento nell'area di cui al punto 2), con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 2616 prot. 562 del 26.11.98 e successive modificazioni ed
integrazioni;
4)
la
conferma del divieto di transito ai veicoli con massa complessiva a pieno
carico di t 8, nel tratto compreso tra corso De Gasperi e corso Duca degli
Abruzzi;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)